La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 settembre 2020, n. 18245, ha stabilito che può essere licenziato per giusta causa chi, durante la malattia, lavora presso l’azienda della moglie quando l’attività espletata pregiudica i tempi di recupero della patologia. Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, ferma restando la necessità che, nella contestazione dell’addebito, emerga con chiarezza il profilo fattuale, così da consentire un’adeguata difesa da parte del lavoratore.
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