La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23 aprile 2018, n. 9959, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, ha chiarito che, richiedendo la normativa l’indicazione delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, si è inteso stabilire un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e veridicità di tali ragioni nonché la loro immodificabilità in costanza di rapporto.
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