Lavoratori part time in aspettativa sindacale: contribuzione figurativa
L’INPS, con messaggio 21 maggio 2025, n. 1606 , si propone di chiarire le modalità di accredito della contribuzione figurativa per lavoratori subordinati con contratto part-time, in aspettativa sindacale o politica e con rapporti part-time anche con partiti politici o organizzazioni sindacali.
Il precedente messaggio n. 55 del 2 gennaio 2008 stabiliva che tali lavoratori potessero ottenere l’accredito figurativo persino se iscritti a più forme di previdenza, con la condizione di non svolgere altre attività lavorative.
Al riguardo si è pronunciata la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 17 ottobre 2013, n. 23615, e Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 3 ottobre 2016, n. 19695), secondo il cui orientamento sussiste la compatibilità tra l’assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’Associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l’Associazione medesima e l’eletto per lo svolgimento di specifiche mansioni affidate al soggetto stesso.
Secondo le nuove linee guida, è consentito l’accredito sia della contribuzione figurativa del contratto part-time in aspettativa sia della contribuzione obbligatoria per attività part-time con altro datore di lavoro, purché non vi sia sovrapposizione assicurativa.
Pertanto, le indicazioni fornite con il messaggio n. 55 del 2008 restano valide esclusivamente per i lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970, qualora espletino al contempo un’attività lavorativa per conto di qualsiasi datore di lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica.