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Lavoratori disabili: parità di trattamento in materia di occupazione

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza del 10 febbraio 2020, causa n. C-485/20 – ha fornito dei chiarimenti in merito al quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro con particolare riferimento al licenziamento di un lavoratore a causa della sua disabilità.

Al riguardo, la CGUE ha ricordato che il datore di lavoro deve attuare dei provvedimenti che consentano al disabile di conservare la sua occupazione, come ad esempio un trasferimento ad un altro posto di lavoro.

Al contempo, la Direttiva n. 2000/78 precisa che non si può obbligare il datore di lavoro ad adottare provvedimenti che gli impongano un «onere sproporzionato».

A tal proposito, per determinare se le misure in questione diano luogo a oneri sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell’organizzazione o della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.

In ogni caso, la possibilità di assegnare una persona disabile ad un altro posto di lavoro esiste solo in presenza di almeno un posto vacante che il lavoratore interessato è in grado di occupare.

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