L’Inps, con circolare n. 72 del 9 giugno 2020, ha fornito indicazioni normative e istruzioni operative per il godimento dell’esonero introdotto dall’articolo 1, comma 503, L. 160/20190: al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
L’Istituto precisa che l’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
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