Aumento produttività a scapito della sicurezza: l’infortunio è responsabilità aziendale
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La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 5 maggio 2020, n. 13575, ha stabilito che in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all’articolo 5, D.Lgs. 231/2001, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione.
Nel caso di specie, l’azienda si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina tramite il raffreddamento della stessa, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività.
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