La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 settembre 2020, n. 20243, ha stabilito che i permessi ex articolo 33, comma 6, L. 104/1992, sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretta alle esigenze di cura. L’integrazione può infatti essere compromessa da ritmi lavorativi che non considerino le condizioni svantaggiate sopportate.
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