La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 luglio 2018, n. 18262, ha stabilito che in ambito di riqualificazione di un rapporto di lavoro, quale logica conseguenza del principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, sia allorché le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato,
il giudice adito deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto stesso.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata in cui il giudice ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di agenzia, tenuto conto che il lavoratore era stato preposto a tutti gli affari di una certa specie per un certo tempo, in coordinazione con l’attività del preponente: tali elementi non qualificavano una deviazione dallo schema contrattuale e un divario dalle regole e dai principi di un rapporto di agenzia.
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