La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 luglio 2018, n. 18164, ha ritenuto che non integri violazione dell’articolo 112 c.p.c. l’aver qualificato la fattispecie come straining mentre in ricorso si sia fatto riferimento al mobbing, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atte a incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto a evitare situazioni “stressogene”, che diano origine a una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio.
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