La comunicazione obbligatoria in caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme
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In data 30 marzo 2022, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il D.M. del 23 febbraio 2022, n. 31, inerente l’aggiornamento delle piattaforme digitali.
Al riguardo, il decreto ministeriale stabilisce che:
- per lavoro intermediato da una piattaforma digitale si intende “la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione”;
- in caso di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, resta valido il termine ordinario di invio della relativa comunicazione (il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto), mentre se si tratta di prestazione autonoma, anche occasionale, l’invio dovrà essere eseguito entro il ventesimo giorno del mese seguente.
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