Invalido: esenzione delle spese di lite con autocertificazione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 luglio 2018, n. 19088, ha stabilito che l’invalido, per godere dell’esenzione delle spese di lite durante le controversie di natura previdenziale o assistenziali, non deve, in ogni grado del processo, rinnovare la dichiarazione che attesta le condizioni reddituali, ma è sufficiente adempiere all’onere nel ricorso introduttivo con l’autocertificazione. Quindi, non sono previste le spese di lite a carico dell’invalido nell’ipotesi in cui la sua condizione reddituale non ha subito variazioni. La normativa prevista dal D.P.R. 115/2002, pur essendo diretta a evitare e punire più efficacemente gli abusi, tuttavia, avuto riguardo anche ai peculiari connotati pubblicistici che caratterizzano le controversie in argomento, non impone all’interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione in oggetto secondo uno schema rigido e predeterminato per legge, così come non gli richiede di rinnovare la suddetta dichiarazione in tutti i diversi gradi del processo: è sufficiente adempiere all’onere autocertificativo con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, salvo restando comunque, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti.