Check-list per l’attuazione del protocollo di contrasto Covid

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 2118/2021 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha reso noto, in seguito alla sottoscrizione del Protocollo tra Governo e Parti Sociali per l’aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro, d’aver aggiornato la check list dei controlli da effettuarsi in sede di ispezione.

I profili di novità introdotti dal Protocollo – recepiti dalla relativa check list – attengono in particolare al ruolo e ai compiti del medico competente; alla previsione dell’incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e non solo del c.d. lavoro agile e alle indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori.

La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.

Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza (art. 25, comma 7, del D.P.C.M. 2 marzo 2021) gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

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