Infortunio sul lavoro in zona non protetta

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La Cassazione – con ordinanza n. 35364/2021 – ha affermato che la società committente deve risarcire il lavoratore, infortunatosi durante l’orario di lavoro in una zona “non protetta” del cantiere, per non aver fornito adeguata informazione circa le situazioni di rischio e non aver predisposto le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti.

Al riguardo, la Suprema Corte – nel richiamare l’art. 2087 cod. civ., che recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” – ha ribadito l’obbligo datoriale nel risarcire il lavoratore infortunato.

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