Infortunio del lavoratore negligente e responsabilità datoriale
La Cassazione – con ordinanza del 20 ottobre 2026, n. 27322 – è intervenuta su una controversia inerente all’accoglimento della domanda di regresso dell’INAIL verso la società ricorrente in seguito all’accertamento della responsabilità a carico di quest’ultima nella causazione dell’infortunio occorso a un dipendente.
Al riguardo, la Suprema Corte – nel confermare la pronuncia impugnata dalla società che dal canto suo sosteneva che il dipendente avesse colpevolmente contribuito alla causazione del danno – ha ribadito che il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione delle norme antinfortunistiche o delle direttive, salvo il caso in cui si ravvisi un concorso colposo della vittima, che si verifica solo quando essa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive impartite, così da porsi come causa esclusiva dell’evento creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro da svolgere.


