Infortunio: ammessa l’azione di rivalsa contro il committente
La Cassazione Civile, Sezione VI, con ordinanza 24 giugno 2020, n. 12465, ha ritenuto che la speciale azione di regresso spettante all’Inail, ai sensi degli articoli 10 e 11, D.P.R. 1124/1965, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti – come l’appaltante o il subappaltante – che, chiamati a collaborare a vario titolo nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza in ragione dell’attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio. Tale azione, quindi, è ammessa anche contro l’azienda committente (o subcommittente) che mantiene la disponibilità e il controllo degli ambienti lavorativi, non potendo essi andare esenti da responsabilità per il mero fatto che non sapessero del subappalto intervenuto con il proprio appaltatore (o subappaltatore).