Indennizzo per i commercianti che hanno cessato definitivamente l’attività nel 2017-2018
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L’Inps, con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, ha comunicato che, in base a quanto previsto dalla conversione in L. 128/2019 del D.L. 101/2019, possono presentare domanda di indennizzo anche i commercianti che abbiano cessato definitivamente la propria attività dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti necessari.
La circolare, inoltre, fornisce le indicazioni per il riesame delle domande di indennizzo non accolte con l’unica motivazione di aver cessato l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019.
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