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I chiarimenti normativi sui requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale

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L’INPS – con Circolare 12 dicembre 2022, n. 131 – ha fornito alcune indicazioni amministrative relativamente all’applicazione dell’art. 20, comma 10, Decreto Legge n. 112/2008, che ha introdotto, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni.

Com’è noto, possono richiedere l’assegno sociale – oltre ai cittadini italiani – anche i:

  • cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari;
  • cittadini della Repubblica di San Marino;
  • cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
  • cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

Relativamente al requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni, viene precisato che si può suddividere il decennio in due periodi quinquennali consecutivi, verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo:

  • la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione;
  • nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all’interruzione.

Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, che devono essere rese per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, le Strutture territoriali, in coerenza con quanto disposto per altre prestazioni assistenziali relative all’invalidità civile e al Reddito di cittadinanza, dovranno procedere con le seguenti modalità:

  • per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (All. 1), il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero;
  • per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco di cui all’Allegato n. 1 alla presente Circolare, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 3 e individuate dall’articolo 3, commi 2 e 3 , del D.P.R n. 445/2000.

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