Ferie dei lavoratori interinali: parità di trattamento

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La CGUE, con sentenza del 12 maggio 2022 nella causa C-426/20, ha stabilito che i lavoratori interinali hanno diritto a giorni di ferie e indennità per mancato godimento degli stessi pari a quelli spettanti, nel medesimo periodo, ai dipendenti dell’impresa utilizzatrice che svolgono la stessa attività: “L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104/CE (…) deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’indennità a cui i lavoratori tramite agenzia interinale hanno diritto, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente, è inferiore all’indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati direttamente impiegati da tale impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata”.

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