Esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il D.M. 17 maggio 2021 con cui sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti alle casse private di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996 .
La misura agevolativa, introdotta dall’art. 1, commi 20-22 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) e rifinanziata dal decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), prevede l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021 nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua. Sono esclusi dall’esonero i contributi integrativi e i premi e contributi Inail.
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps (gestioni speciali AGO artigiani e esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- i professionisti iscritti alle Casse private, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
- che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
- abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Le domande per ottenere l’esonero devono essere presentate:
- entro il 31 luglio 2021 dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps;
- entro il 31 ottobre 2021 dai professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati.
Per poter ottenere l’agevolazione, oltre al possesso dei requisiti reddituali richiesti, è necessaria la regolarità contributiva.