Doppia contribuzione per lavoratore autonomo amministratore di società

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 agosto 2016, n. 17365, ha stabilito che, in materia di obblighi contributivi, il principio della prevalenza non opera per i rapporti di lavoro a carattere autonomo. Difatti per questi ultimi è prevista obbligatoriamente l’iscrizione alla Gestione previdenziale (articolo 2, comma 26, L. 335/1995), pertanto il concorso di attività di lavoro autonomo, quale quello di amministratore di società, soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa comporta l’obbligo della duplice iscrizione con versamenti anche alla Gestione commercianti.

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