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Discriminatorio il licenziamento della lavoratrice che manifesta intenzione di intraprendere una gravidanza con procedura FIVET

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La Cassazione – con sentenza del 31 agosto 2025, n. 24245 – ha confermato la nullità del licenziamento intimato alla dipendente che aveva da tempo manifestato la sua volontà di intraprendere una gravidanza servendosi delle tecniche di PMA.

Nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che il datore di lavoro, nonostante fosse da tempo a conoscenza dell’intenzione della donna, avesse deciso di licenziare quest’ultima dopo che si era sottoposta alla procedura FIVET (tecniche di fecondazione in vitro), considerato che essa, sulla base dei dati statistici elaborati dal Ministero della Salute sulle percentuali di successo delle tecniche di PMA, ha maggiori probabilità di successo: pertanto, mentre in precedenza il datore di lavoro sembrava tollerare il rischio di gravidanza, dopo la decisione della dipendente di sottoporsi alla procedura FIVET tale rischio non è stato più tollerato, portando a un licenziamento definito discriminatorio.

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