L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 7 ottobre 2021, n. 683 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime speciale per lavoratori impatriati, ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.
Nell’analizzare il caso di un cittadino italiano, distaccato all’estero e rientrato in Italia nel 2021, con un nuovo contratto con un’altra società del gruppo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova posizione lavorativa, assunta dal lavoratore al rientro, è in sostanziale continuità con la precedente.
Pertanto, non ravvisandosi il requisito della discontinuità lavorativa, l’accesso al regime fiscale agevolato è precluso.
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