Decreto Ristori-bis: nuove indicazioni sulla sospensione dei versamenti contributivi
L’Inps, con circolare n. 129 del 13 novembre 2020, ha sostituito la circolare n. 128/2020 in tema di sospensione dei versamenti contributivi, correggendone alcune indicazioni e riportandole a una più stretta aderenza con il dettato normativo.
È confermato che la sospensione:
- riguarda i versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020;
- non opera relativamente ai premi Inail;
- si applica anche ai datori di lavoro privati con unità produttiva o operativa (anziché sede operativa) ubicata nelle c.d. zone rosse (è eliminato il riferimento alle zone arancio, non previste dalla norma), svolgenti, come prevalente, una delle attività riferite ai codici ATECO elencati nell’allegato 2.
Alle aziende situate nelle zone rosse è attribuito d’ufficio il codice 4X; in mancanza, il singolo datore di lavoro deve richiederlo tramite Cassetto bidirezionale.
I dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della nuova sospensione verranno comunicati all’Inps dall’Agenzia delle entrate, al fine di consentire e verificare il corretto riconoscimento ai destinatari dei nuovi provvedimenti di sospensione.
I versamenti dei contributi sospesi (inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, secondo la previsione dettata dall’articolo 11, comma 2, D.L. 149/2020, gli ambiti territoriali interessati sono quelli individuati dalle ordinanze del Ministro della salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, quindi: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla circolare n. 129/2020.