La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 aprile 2016, n.6442, ha statuito che non può essere applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione al dipendente prima adibito a mansioni di impiegato e poi dequalificato, che rifiuta di eseguire la prestazione onerosa sul piano fisico: infatti le nuove mansioni comporterebbero soltanto la movimentazione di carichi e sarebbero, pertanto, dequalificanti. Alla luce di ciò, la sanzione della sospensione è apparsa sproporzionata rispetto agli addebiti mossi.
Articoli recenti
CIRCOLARE DEL 16 APRILE 2026
17 Aprile 2026
Cedolino della pensione: il numero di utenti on line
17 Aprile 2026
TFR: definito dall’ISTAT il coefficiente di marzo 2026
17 Aprile 2026