Dal Consiglio di Stato chiarimenti sulle attività degli estetisti
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E’ illegittima la circolare del Ministero della Salute che esclude dai Livelli essenziali di assistenza (Lea) interventi che sono solo estetici e non medicali: lo ha affermato la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 8 giugno 2021, n. 4732 , depositata lo scorso 18 giugno (e riportata sul sito della Giustizia Amministrativa).
Per i giudici di Palazzo Spada, in particolare, la figura artigianale dell’estetista è stata inserita nell’ambito dei Lea per effetto del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, n. 110258 , recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
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