Skip to main content

Contratto di somministrazione: liceità subordinata alle ragioni indicate nel contratto

|

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 settembre 2018, n. 23619, ha stabilito che in materia di somministrazione di lavoro la normativa prevede come “condizione di liceità” la circostanza per cui il contratto di somministrazione sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti in specifiche categorie e impone di indicarle per iscritto nel contratto, a pena di nullità: ne consegue che tali ragioni devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività esplicitando il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi
    Close