La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2679, ha stabilito che se manca il danno e l’intenzionalità, il lavoratore che posta su Twitter contenuti denigratori, pubblicati già da altre testate, direttamente dal suo blog personale non può essere licenziato; tale licenziamento è difatti illegittimo e la società deve essere condannata alla reintegra del lavoratore, proprio perché la condotta concreta non ha arrecato alcun pregiudizio all’azienda.
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