Collaborazioni etero-organizzate ed estensione delle tutele del lavoro subordinato
La Cassazione – con sentenza del 17 luglio 2026, n. 23436 – ha affermato che ai navigator impiegati nei Centri per l’impiego nell’attuazione della misura del Reddito di cittadinanza, ex art. 12, comma 3, D.L. n. 4/2019 spettano le tutele previste per il lavoro subordinato laddove il rapporto presenti i requisiti della collaborazione etero-organizzata.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che subordinazione ed etero-organizzazione non coincidono, poiché nel primo caso il rapporto si qualifica giuridicamente come lavoro subordinato, nel secondo esso non è necessariamente riqualificato come lavoro subordinato, ma la legge prevede l’applicazione delle stesse tutele in presenza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015: pertanto, occorre verificare se la prestazione sia prevalentemente personale, continuativa ed organizzata da parte del committente, con inserimento funzionale all’interno dell’organizzazione da quest’ultimo predisposta, senza che sia necessario provare un intento elusivo del committente.
In tal senso, i rapporti di co.co.co. instaurato con Anpal Servizi S.p.A.:
- non possono essere riqualificati in rapporti di lavoro subordinati,
- sono meritevoli di estensione delle tutele proprie della disciplina del lavoro subordinato, perché è ravvisabile la collaborazione etero-organizzata.




