Casse COVID dopo il Decreto Sostegni

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L’Inps, con circolare n. 72 del 29 aprile 2021, ha illustrato le novità introdotte dal D.L. 41/2021 in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha previsto un ulteriore periodo di trattamenti di Cigo, Cigd e di assegno ordinario richiedibile da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale. In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, l’Istituto osserva che la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dall’articolo 8, D.L. 41/2021, per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla L. 178/2020, atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla Legge di Bilancio 2021, sono terminate – al massimo – il 25 marzo 2021.

Pertanto, ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti definita dal Decreto Sostegni, su conforme parere del Ministero del lavoro e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in Legge del D.L. 41/2021, il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cigd i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale “COVID 19 – DL 41/21”.

In ordine alla decorrenza dei trattamenti di cui all’articolo 8 del Decreto Sostegni, come riformulata in via estensiva, i datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 – DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di Cigo, Aso e Cigd, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza. In relazione alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

In analogia a quanto stabilito per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021, il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.

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