Astensione dal lavoro solo dopo il parto: documentazione sanitaria soltanto al datore di lavoro

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L’Inps, con circolare n. 106 del 29 settembre 2022, ha offerto nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Nello specifico, viene meno l’obbligo di produrre all’Istituto la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza; permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.

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