Applicazione della clausola sociale e mancato subentro nell’appalto per causa di forza maggiore
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La Cassazione – con sentenza del 7 maggio 2025, n. 11989 – è intervenuta in merito alla richiesta di risarcimento di € 300.000 alla subentrata nell’appalto per inadempimento alla clausola sociale contenuta nel CCNL del trasporto aereo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che nell’impossibilità sopravvenuta dell’appalto, non può operare alcuna clausola sociale, posto che essa presuppone che il nuovo gestore sia posto in condizione di esercitare concretamente l’attività oggetto di appalto e, venendo meno tale presupposto, viene meno la ragione giuridico-economica dell’acquisizione di personale precedentemente adibito nell’appalto.
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