Agricoltura: modalità di controllo della fruizione dell’esonero contributivo
L’INPS – con Messaggio del 7 gennaio 2025, n. 72 – ha comunicato che, a seguito della definizione dei controlli ex post finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione dell’agevolazione ex art. 222, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.
Le motivazioni del rigetto sono indicate, oltre che sui medesimi provvedimenti di annullamento, anche nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.
L’eventuale debito presente nell’estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o un’istanza di “Rateazione”accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o a rate, presentando l’istanza di “Rateazione” entro il medesimo termine, la sanzione civile prevista si riduce del 50% per effetto della modifica al regime sanzionatorio previsto dall’art. 116, comma 8, lettera b-bis) , della legge 23 dicembre 2000, n. 388.