La Cassazione – con sentenza 12 agosto 2021, n. 22819 – ha ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice che si era rifiutata di recarsi in azienda, su invito del datore di lavoro, poiché non era stata ancora effettuata la visita medica di idoneità preventiva, ex art. 14, comma 2, lett. e-ter, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (requisito necessario al fine di riprendere l’attività lavorativa in caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi).
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che va effettuata una distinzione tra:
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