La Cassazione – con ordinanza 7 giugno 2021, n. 15763 – ha stabilito che nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (cd. “tempo-tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione: contrariamente, l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
Al riguardo, è opportuno ricordare che la normativa sull’orario di lavoro è regolata dal D.Lgs. n. 66//2003, recante “Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce”, secondo il quale “costituisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
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