La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 maggio 2020, n. 9084, ha ritenuto che debba essere escluso il risarcimento dei danni a vario titolo richiesto per l’illegittima protratta assegnazione a mansioni incompatibili con la condizione di invalido civile del lavoratore, allorché lo stesso abbia omesso di comunicare al datore il suo stato di salute non percepibile a occhio nudo, in quanto la documentazione concernente lo stato di invalidità non conteneva alcuna prescrizione relativa all’impossibilità di assegnazione del lavoratore a determinate mansioni.
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