La Corte Costituzionale, con comunicato stampa del 25 giugno 2020, ha reso noto che l’articolo 4, D.Lgs. 23/2015, è stato ritenuto incostituzionale nella parte che prevede la determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.
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