La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 ottobre 2019, n. 25690, ha ritenuto illegittima e causativa di danni la condotta datoriale di ritardata reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, con correlativo diritto del lavoratore al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali), la cui quantificazione, ai sensi degli articoli 1226 e 2056, cod. civ., può essere operata secondo i criteri stabiliti dalle tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano.
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