Quota 100 e reddito da lavoro autonomo: quando si perde l’intero trattamento
La Cassazione – con sentenza del 14 ottobre 2026, n. 26864 – è intervenuta in merito all’avvenuto rigetto della domanda proposta dal ricorrente volta ad ottenere l’accertamento del suo diritto al trattamento pensionistico anticipato in relazione all’anno 2020, pur in presenza dello svolgimento di un’attività di lavoro autonomo occasionale e produttivo di un reddito annuo inferiore ad € 5.000, con insussistenza dell’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a tale titolo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “Il divieto di cumulo tra la pensione quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, di cui all’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro. La violazione del divieto determina la privazione della pensione in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico, riferito cioè all’intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una somma pari al guadagno percepito”.