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Spese sanitarie rimborsate dall’ente bilaterale ai propri iscritti: i chiarimenti dell’AE

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L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 30 settembre 2026, n. 178/E – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, in applicazione del comma 25-bis dell’art. 78, legge n. 413/1991, dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno di riferimento.

Al riguardo, i contributi versati dal datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore e quelli versati dal lavoratore non sono deducibili fiscalmente ai fini dell’IRPEF.

Pertanto, non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell’IRPEF la quota contributiva versata dal lavoratore, che le spese sanitarie rimborsate dall’Ente bilaterale debbano considerarsi “rimaste a carico” dei lavoratori.

Conseguentemente, non sussiste in capo all’Ente istante alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate, ex art. 78, comma 25­-bis, legge n. 413/1991.

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