L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione 27 maggio 2021, n. 37- ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza dei loro familiari.
Al riguardo, l’AE ha precisato che, a mente dell’art. 51, comma 2 , lett. f-bis) del TUIR, il rimborso in questione non genera reddito di lavoro dipendente e, non è quindi imponibile, in quanto riferito a somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione.
Nello specifico, per beneficiare del regime di esenzione il dipendente deve produrre idonea documentazione, rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università, che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD.
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