La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 dicembre 2018, n. 32607, ha ritenuto che il datore di lavoro che considera tardive le giustificazioni scritte, in realtà tempestive, nega al lavoratore il suo diritto di difesa e al contraddittorio, con violazione del procedimento sancito dall’articolo 7, L. 300/1970, non dissimile dalla violazione che si verifica quando il lavoratore abbia invano chiesto di essere ascoltato di persona.
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