Tutele crescenti: pubblicata la sentenza che dichiara incostituzionale l’articolo 4, D.Lgs. 23/2015
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 150 del 16 luglio 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, D.Lgs. 23/2015, là dove fissa l’ammontare dell’indennità in un importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio. In linea di continuità con la sentenza n. 194/2018, che ha dichiarato l’incostituzionalità del meccanismo di determinazione dell’indennità dovuta per i licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo (articolo 3, D.Lgs. 23/2015), la Corte ha ritenuto contrastante con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e con la tutela del lavoro in tutte le sue forme l’analogo criterio di commisurazione dell’indennità previsto per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali.
Pertanto, il giudice, nel rispetto delle soglie oggi fissate dal Legislatore, determinerà l’indennità tenendo conto innanzitutto dell’anzianità di servizio, “che rappresenta la base di partenza della valutazione. In chiave correttiva, con apprezzamento congruamente motivato, il giudice potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto”. Potranno quindi venire in rilievo, in tale valutazione, anche la gravità delle violazioni, il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti.