La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 aprile 2018, n. 8373, ha deciso che la disposizione dell’articolo 2, St. Lav., nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non preclude a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’articolo 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. L’intervento è giustificato dall’avvenuta prospettazione di illeciti e dall’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione: l’agenzia, infatti, deve limitarsi alla verifica di atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell’obbligazione.
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