Trasferimento d’impresa e licenziamento collettivo: la sentenza della CGUE
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza dell’8 settembre 2026, Causa C-293/24 – è intervenuta sull’origine del licenziamento collettivo di alcuni dipendenti di una compagnia aerea portoghese la quale, dopo la cessazione formale, aveva comunque continuato a gestire i voli già programmati in precedenza, riammettendo in servizio il personale prima distaccato.
Secondo la normativa portoghese ratione temporis vigente, la percezione dell’indennità di licenziamento equivaleva all’accettazione del recesso datoriale, dunque i lavoratori agivano in giudizio sostenendo che dietro alla presunta liquidazione si celasse un trasferimento d’azienda.
Nel dettaglio, la CGUE ha sottolineato i seguenti punti:
- il principio dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori, in virtù delle direttive europee sui trasferimenti d’impresa;
- gli indici oggettivi per qualificare un’operazione come trasferimento d’impresa, e non soggettivi come aveva invece introdotto il datore di lavoro nel caso in esame;
- la responsabilità dello Stato per gli errori commessi dai suoi giudici di ultima istanza, errore che legittima il danneggiato a chiedere il risarcimento dei danni se sussiste un nesso causale diretto tra danno ed errore e quando la violazione sia grave e manifesta.
Nel caso in esame, tale violazione emerge proprio dalla condotta del giudice portoghese che ha introdotto dei requisiti del tutto estranei al diritto UE, non ha effettuato il rinvio pregiudiziale alla CGUE nonostante la complessità delle questioni e non ha tenuto conto che sulla questione stessa erano già pendenti altri procedimenti dinanzi alla Corte di Giustizia.