Il trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche, anche alla luce del comunicato dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2017, con il quale si sono “puntati i fari” sui capitali e i redditi detenuti all’estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010, rappresenta oggi un aspetto critico nella gestione della fiscalità del lavoratore dipendente soggetto a mobilità internazionale.
Ai fini della definizione della residenza delle persone fisiche, la fonte dispositiva principale è rinvenibile nell’articolo 2, Tuir, la quale afferma che è residente in Italia chi alternativamente è iscritto all’anagrafe italiana o è ivi domiciliato o residente, questi ultimi due concetti da considerarsi secondo le indicazioni del codice civile.
In particolare per domicilio deve intendersi la sede principale degli affari e interessi economici (articolo 43, comma 1, cod. civ.), nonché delle proprie relazioni personali, mentre per residenza il luogo di abituale dimora.
Tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, Tuir, devono risultare combinati con l’elemento temporale, che è integrato dal perdurare delle situazioni giuridiche così delineate “per la maggior parte del periodo d’imposta”. Tale locuzione va intesa semplicemente come lasso di tempo superiore a 183 giorni nell’arco di un anno solare, che diventano 184 qualora l’anno fosse bisestile.
È importante stabilire la residenza fiscale del lavoratore, in quanto il soggetto residente in Italia è tassato sia per i redditi prodotti in Italia (Stato alla fonte) sia per i redditi prodotti all’estero (Stato del reddito prodotto).
In merito agli indici presuntivi di verifica della residenza fiscale risulta importante verificare quanto indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 43999/2017, il quale identifica i seguenti criteri di formazione delle liste selettive di cui all’articolo 83, comma 17-bis, D.L. 112/2008 (acquisizione dei dati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) ai fini della popolazione residente all’estero da monitorare):
In definitiva, ne deriva un quadro nel quale il contribuente deve fornire la piena dimostrazione della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel Paese estero.
È importante che chi trasferisce la propria residenza all’estero presti pertanto particolare attenzione a tutti questi indici e ad altri ancora (esempio assenza di iscrizioni a circoli sportivi e/o palestre), mantenendo con cura tutta la documentazione probatoria.
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