La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 settembre 2019, n. 22100, ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore assente dal servizio nella nuova sede anche se il datore di lavoro cambia le ragioni del trasferimento; per l’imprenditore è sufficiente dimostrare in giudizio le reali cause organizzative e produttive che hanno giustificato il provvedimento, inoltre può integrare o modificare la motivazione, mentre non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte.
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