Tornano con la legge di Bilancio 2023 i “voucher lavoro”

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In data 29 novembre 2022 il ddl della legge di Bilancio 2023 è stato bollinato dalla Corte dei Conti.

Inizia ora l’iter parlamentare, che dovrà concludersi ovviamente con la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2022.

Tra le “sorprese” più rilevanti, una modifica all’art. 54-bis Decreto Legge n. 50/2017, che consente in alcuni settori l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale oltre il limite di € 5.000, purché entro il tetto complessivo di € 10.000 annui.

Potranno avvalersi della nuova disposizione, oltre le aziende agricole, anche le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori, senza limite delle categorie dei prestatori.

Anche le aziende del settore agricolo potranno utilizzare, per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare, prestazioni di lavoro occasionale qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Rimangono invariate le procedure, pertanto per l’accesso alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla Legge n. 12/1979, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

Permane, quindi, l’obbligo per l’utilizzatore di comunicare i dati identificativi del prestatore, la retribuzione concordata, luogo, durata, tipologia e settore dell’attività lavorativa, e tutte le informazioni necessarie.

La comunicazione va presentata attraverso il servizio online ed entro un’ora prima dell’inizio della prestazione. Effettuata la comunicazione, il lavoratore riceve tramite mail o sms relativa notifica e l’Inps provvede ad erogare il compenso entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento dell’incarico professionale. In alternativa, il prestatore può validare la prestazione tramite l’apposito servizio web predisposto dall’INPS, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa.

Pertanto, può riscuotere il compenso, che viene immediatamente messo in pagamento, presso gli sportelli postali.

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