Termini presentazione istanze assegno solidarietà FIS

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L’Inps, con messaggio n. 1133 del 13 marzo 2017, ha offerto chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà al Fondo di integrazione salariale (FIS).

L’analisi della disciplina relativa all’assegno di solidarietà garantito dal FIS, contenuta nell’articolo 31, D.Lgs. 148/2015 e nell’articolo 6, D.I. 94343/2016, ha fatto sorgere alcune perplessità in ordine all’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza, risolte dal Ministero del lavoro con nota n. 1502 del 3 marzo 2017. Il Dicastero, nel prendere atto della mancata previsione nei decreti in parola di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda, ritiene che si possa applicare la regola generale secondo la quale l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Quest’ultimo termine costituisce il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

Non saranno indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda e in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 alla circolare n. 176/2016.

A seguito di tale chiarimento si intendono superati i dubbi interpretativi in ordine alla decorrenza della prestazione di assegno di solidarietà.

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