L’INL, con nota n. 9943 del 19 novembre 2019, ha offerto chiarimenti in ordine al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, che hanno recentemente affermato che il regime decadenziale dei 2 anni previsto dall’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, trova applicazione esclusivamente all’azione esperita dal lavoratore.
Pertanto, la Corte ha affermato il principio in virtù del quale il suddetto termine decadenziale di 2 anni riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi, e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, che risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’articolo 3, comma 9, L. 335/1995.
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