La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 dicembre 2018, n. 32600, ha stabilito che la malattia per infortunio non esclude la possibilità di svolgere un’altra attività lavorativa, a condizione che ciò non determini un ritardo nella guarigione o aggravamento. È legittimo il licenziamento del lavoratore assente per malattia dovuta a lombalgia, ma operativo, e con grosso impegno fisico, in una pizzeria di cui era anche comproprietario.
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